Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet

Scheda

Quando si riccorre all'affidamento?

Quando una famiglia, a causa di gravi difficoltà transitorie, non è in grado di
assicurare al figlio minorenne l'assistenza morale e materiale, come si interviene?
Su intervento del servizio sociale locale, se i genitori sono d'accordo, oppure con provvedimento del Tribunale per
i Minorenni, il minore viene dato in affidamento.



Che cosa è l'affidamento?

É una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione.



A chi viene dato in affidamento il minore?

A un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola o a una comunità
di tipo familiare.



É possibile il collocamento di un minore in Istituto?

Si, lo stabilisce il Tribunale per i Minorenni quando non è possibile l'affidamento familiare.
Il collocamento temporaneo del figlio in Istituto può avvenire inoltre da parte dei genitori.



Quali sono i compiti di chi ha un minore in affidamento?

Deve accoglierlo presso di sè, mantenerlo, istruirlo ed educarlo, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori, sotto la vigilanza del servizio sociale locale.



Quanto dura l'affidamento?

Se non è revocato per esito insoddisfacente, l'affidamento ha termine quando il minore può
essere reinserito nella propria famiglia.



Quali rapporti ci sono tra l'affidatario e i genitori del minorenne?

I genitori devono continuare ad assolvere i loro compiti educativi e di sostegno affettivo nei confronti
del figlio affidato.
L'affidatario deve facilitare i rapporti tra il minore e i genitori, collaborando al suo reinserimento nella
famiglia di origine.



L'affidatario ha diritto di assentarsi dal lavoro per assistere il minore?

Sì, ha diritto ai congedi parentali, cioè a quelle astensioni obbligatorie
e facoltative dal lavoro, previste a favore dei genitori per l'assistenza al bambino.



Che cosa occorre fare per avere un minore in affidamento?

Si dichiara la propria disponibilità al servizio sociale locale, che valuta l'idoneità
ad accogliere minori in affidamento.



Si può scegliere il minore da avere in affidamento?

No, la scelta è dell'ufficio competente, salvo che il minore si trovi, per particolari motivi,
di fatto già affidato in via non ufficiale; se esistono i presupposti stabiliti dalla legge, l'affidamento
può essere concesso.



L'affidatario riceve un aiuto economico?

Sì. Spetta alla Regione disporre interventi di aiuto economico. Il Giudice, inoltre, può
stabilire che l'affidatario riceva gli assegni familiari e le eventuali prestazioni previdenziali relative al minore.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Informative privacy servizi

Informativa servizi demografici

Ultimo aggiornamento pagina: 12/06/2013 14:49:02

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Salta la valutazione della pagina
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri