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I Cittadini stranieri (non comunitari) iscrittti in anagrafe hanno l’obbligo di legge (1) di rinnovare all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza la DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE per sé e per i propri familiari, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, esibendo il permesso o carta di soggiorno rinnovato e un documento valido.
(1) (D.P.R. n. 394/1999 art. 15 comma 2 modificato dal D.P.R. 18.10.2004 n. 334 art. 14)
Attenzione: L’ufficio cancellerà dall’Anagrafe le persone che non avranno rilasciato la dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno e dopo l’avviso a provvedere nei successivi trenta giorni (D.P.R. 31.08.1999 n. 394 art. 15 comma 3).