Adozione Nazionale
Scheda del servizio
Descrizione
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome.
Chi può richiederlo
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile.
I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).
Dove Richiederlo
Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983;
Legge n. 149 del 28/03/2001;
Legge n. 173 del 19 ottobre 2015.
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome.
Chi può richiederlo
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile.
I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).
Dove Richiederlo
Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983;
Legge n. 149 del 28/03/2001;
Legge n. 173 del 19 ottobre 2015.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Responsabile | Sig.ra Elia Rigoni | ||||||||
Indirizzo | Via Municipio, 2 | ||||||||
Telefono |
032479120 |
||||||||
Fax |
0324.793900 |
||||||||
protocollo@comune.trasquera.vb.it |
|||||||||
PEC |
comune.trasquera@legalmail.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Informative privacy
- Informativa servizi demografici
Ultimo aggiornamento pagina: 12/06/2013 14:48:40